I titoli abilitativi edilizi

La nuova legge entrata in vigore del 222/2016 ha apportato le modifiche al dpr 380/2001. Con le modifiche apportate, scompaiono del tutto la super DIA, la CIL e la DIA.

Solo 5 titoli abilitativi sono rimasti in piedi:

  • SCIA (segnalazione certificata dell’inizio di attività);
  • PdC (permesso di costruzione);
  • CILA (comunicazione dell’inizio di attività asseverata);
  • Edilizia libera (senza necessità di titoli);
  • Super SCIA (segnalazione certificata dell’inizio dell’attività alternativa al permesso di costruzione).

Permesso di costruzione

Ogni intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica sono subordinati al permesso di costruzione. Nello specifico, così come previsto dall’articolo 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a tale permesso sono quelli che seguono:

  • Interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • Interventi di nuove costruzioni;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia, che hanno la funzionalità di apportare delle modifiche in parte o completamente ad un edificio;
  • Modifiche della volumetria totale dei prospetti o degli edifici, esclusivamente omogenee alle zone A. Queste modifiche devono inoltre comportare dei mutamenti legati alla destinazione d’utilizzo, e alla sagoma di immobili sottoposti a dei vincoli, sempre ai sensi del dlgs 42/2004.

SCIA (segnalazione certificata dell’inizio dell’attività)

Gli interventi realizzabili tramite tale titolo, sono i seguenti:

  • Interventi di risanamento conservativo e restauro, nel caso in cui vengano apportate modifiche alle parti strutturali dell’edificio;
  • Interventi di manutenzione straordinaria, nel caso in cui vengano apportate modifiche alle parti strutturali dell’edificio;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che questi non portino ad un organismo edilizio in parte o completamente diverso rispetto al precedente: queste ultime inoltre, devono evitare di apportare modifiche alla volumetria complessiva o in parte dei prospetti delle zone A, non devono modificare la destinazione d’uso dell’edifico o modifiche della sagoma degli immobili (dlgs 42/2004).

Ciò che è permesso di costruire non deve incidere sui parametri urbanistici o sulle volumetrie. Non devono inoltre modificare la categoria edilizia e la destinazione d’uso, e devono evitare di alterare la sagola dell’edificio. Infine, non si devono violare eventuali prescrizioni presenti nel permesso di costruire.
Oltre a ciò, tali interventi sono realizzabili tramite una segnalazione certificata dell’inizio dell’attività, e successivamente comunicate alla fine dei lavori con un’attestazione del professionista. Le varianti a permessi di costruire sono infine possibili, sono nel caso in cui queste non configurino variazioni fondamentali. Devono inoltre essere conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, e devono essere attuate solo in seguito all’acquisizione degli atti di assenso.

Oltretutto, secondo l’articolo 3 del dpr 380/2001, gli interventi di manutenzione straordinaria sono considerate le opere e modifiche volte a sostituite parti, anche strutturali, degli edifici, o rinnovare questi ultimi. Sono inoltre finalizzati all’integrare i servizi tecnologici ed igienico-sanitari, a patto che non alterino la volumetria dell’edificio e non comportino modifiche alla finalità dell’edificio stesso.
In tali tipologie di interventi inoltre, sono comprese anche i frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari, seppur siano coinvolte anche procedure di variazione delle superfici delle unità immobiliari singole o del carico urbanistico.

E’ comunque necessario che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e la loro funzionalità.

CILA (comunicazione dell’inizio dei lavori asserita da un tecnico abilitato)

Gli interventi che non risultano conducibili all’edilizia libera o a SCIA, sono realizzabili tramite un’anticipata comunicazione asserita dell’inizio dei lavori. Nello specifico, è necessario trasmettere al Comune l’elaborato del progetto e la comunicazione dell’inizio dei lavori, asseverata ovviamente da un tecnico valido.

Il tecnico ha infatti il compito di attestare, sotto la stessa propria responsabilità, che i lavori sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti e agli strumenti urbanistici in norma; devo inoltre dichiarare che gli interventi sono compatibili con la normativa legata al rendimento energetico dell’edilizia e in materia sismica, e che infine non si ha interesse nelle parti strutturali dell’edificio in questione. Infine, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa, e a quest’ultima si deve affidare la realizzazione dei lavori.

Si devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Regolamenti edilizi;
  • Discipline urbanistiche-edilizie;
  • Norme di sicurezza;
  • Strumenti urbanistici;
  • Norme edilizie;
  • Norme anti-incendio;
  • Norme anti-sismiche;
  • Norme riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico;
  • Norme sull’efficienza energetica e sulle norme igienico-sanitarie;
  • Codice del paesaggio e dei beni culturali.

 

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