Bonus facciate: quali lavori rientrano

Il Bonus facciate è una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Cos’è il Bonus facciate

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020 riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico, contenuta nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020. Nello specifico riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, ed è applicabile agli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, come il recupero o il restauro della facciata.

Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

Per il bonus facciate non sono previsti tetti di spesa. Sarà possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Lavori ammessi e lavori esclusi

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:

  • strutture opache della facciata;
  • balconi;
  • ornamenti e fregi.

Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che questi possono riguardare anche, ad esempio, la pittura delle ringhiere, ma anche il rifacimento dei sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti.

Sono, quindi, esclusi:

  •  gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Grazie al Superbonus 110%  anche uno sconto al 110% rifacendo il cappotto termico.  Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del Dl rilancio. La novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

Per saperne di più, leggi qui 

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